Canna fumaria in appoggio al muro condominiale? non sempre è consentita la realizzazione È consentito l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16066.  
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. sez. II, 23 novembre 2018, n. 30462 Cass. civ. sez. II, 16 maggio 2000, n. 6341 Cass. civ. sez. II 15 giugno 2012, n. 9875
Difformi: Non si rinvengono precedenti
F.R. e S.T. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Genova M.M. per chiedere accertarsi il loro diritto ad installare la canna fumaria lungo la facciata del caseggiato, in aderenza o in appoggio al muro perimetrale del Condominio, lamentando che il convenuto si era sempre opposto alla realizzazione dell’opera. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del M., il Tribunale di Genova accolse la domanda. Interposto gravame dal M., la Corte d’appello di Genova integrò il contraddittorio nei confronti del Condominio e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda. La corte territoriale accertò che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito al M. di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condomini, in violazione dell’art. 1102 c.c. Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e ciò avrebbe comportato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri; inoltre, per evitare l’immissione di fumi, avrebbe dovuto avere uno spessore maggiore, rispetto a quello progettato, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprietà del convenuto. Quanto al pregiudizio alla statica dell’edificio, la corte distrettuale evidenziò la necessità di inserire delle putrelle di rinforzo, non previste nell’originario progetto, in corrispondenza dell’intradosso del solaio costituente il pavimento della proprietà dell’appellante. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso F.R. e S.T. sulla base di quattro motivi. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati in materia di utilizzo della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., che è ammessa da parte del condomino, purchè non si alteri la destinazione del bene e limiti le facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini, tali dovendo intendersi non solo quelle di fatto esercitate, ma anche quelle cui la cosa comune per le sue oggettive caratteristiche potenzialmente si presti. Per quanto attiene, in particolare, all’installazione della canna fumaria, la giurisprudenza consolidata consente l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuninon provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico. Nella specie, la corte di merito, con apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che la realizzazione della canna fumaria avrebbe impedito al M. di utilizzare il muro perimetrale al pari degli altri condomini, in violazione dell’art. 1102 c.c. Il progetto prevedeva, infatti, che fosse incassata nel muro perimetrale e ciò avrebbe comportato una riduzione dello spessore del muro pari a soli 30 centimetri o addirittura maggiore, in caso di realizzazione di opere finalizzate ad evitare l’immissione di fumi, con ulteriore assottigliamento del muro perimetrale in corrispondenza della proprietà del convenuto. La riduzione dello spessore del muro perimetrale avrebbe così impedito all’attore di farne utilizzo, al pari degli altri condomini. Esito del ricorso: Inammissibile Riferimenti normativi: Art. 1102 c.c. Cassazione civile, sez. II, ordinanza 26 luglio 2020, n. 16066   fonte (Ristrutturando.net)